detrazione interessi passivi per mutuo relativo ad abitazione
adibita a dimora abituale di un figlio
Circ. 12.06.2002,
n. 50/E, AgE
Videoconferenza 14.05.2002, www.agenziaentrate.it
D.:
È possibile attribuire la detrazione per
interessi passivi ad un contribuente che nel 2001 ha corrisposto interessi per
mutuo relativo ad abitazione adibita a dimora abituale di un figlio anche se
tale situazione di fatto si è verificata in data antecedente al 01.01.2001.
R.:
Con la nuova formulazione dell’art.
13-bis, c. 1, lettera b), T.U.I.R., introdotta dall’art. 2, L. 388/2000, è
stato ampliato il concetto di abitazione principale il cui acquisto dà diritto
alla detrazione dall’Irpef da calcolare sugli interessi corrisposti in
dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l’acquisto
dell'unità immobiliare.
A partire dal 2001, per abitazione
principale si intende quella adibita ad abitazione principale del contribuente
o di suoi familiari.
Tale disposizione, la cui entrata in
vigore è prevista a partire dal 01.01.2001, trova applicazione anche in
riferimento alle rate pagate dopo la predetta data in dipendenza di contratti
di mutuo stipulati prima del 2001, sempreché siano state rispettate le
condizioni richieste dall’art. 13-bis, c. 1, lettera b), T.U.I.R., nel testo
previgente alle modifiche apportate dalla L. 388/2000.
In particolare, l’immobile deve essere
stato adibito ad abitazione principale del contribuente o di un familiare entro
sei mesi dall'acquisto stesso e l’acquisto della unità immobiliare deve essere
stato effettuato nei sei mesi precedenti o successivi alla data della
stipulazione del contratto di mutuo.