detrazione interessi passivi per mutuo relativo ad abitazione adibita a dimora abituale di un figlio


 

Circ. 12.06.2002, n. 50/E, AgE

Videoconferenza 14.05.2002, www.agenziaentrate.it

 

D.:

È possibile attribuire la detrazione per interessi passivi ad un contribuente che nel 2001 ha corrisposto interessi per mutuo relativo ad abitazione adibita a dimora abituale di un figlio anche se tale situazione di fatto si è verificata in data antecedente al 01.01.2001.

 

R.:

Con la nuova formulazione dell’art. 13-bis, c. 1, lettera b), T.U.I.R., introdotta dall’art. 2, L. 388/2000, è stato ampliato il concetto di abitazione principale il cui acquisto dà diritto alla detrazione dall’Irpef da calcolare sugli interessi corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l’acquisto dell'unità immobiliare.

 

A partire dal 2001, per abitazione principale si intende quella adibita ad abitazione principale del contribuente o di suoi familiari.

 

Tale disposizione, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 01.01.2001, trova applicazione anche in riferimento alle rate pagate dopo la predetta data in dipendenza di contratti di mutuo stipulati prima del 2001, sempreché siano state rispettate le condizioni richieste dall’art. 13-bis, c. 1, lettera b), T.U.I.R., nel testo previgente alle modifiche apportate dalla L. 388/2000.

 

In particolare, l’immobile deve essere stato adibito ad abitazione principale del contribuente o di un familiare entro sei mesi dall'acquisto stesso e l’acquisto della unità immobiliare deve essere stato effettuato nei sei mesi precedenti o successivi alla data della stipulazione del contratto di mutuo.